Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve fornire all’interessato alcune informazioni anche per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti L’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati , nel caso in cui i dati vengano raccolti presso l’interessato oppure, in caso contrario, deve essere fornita secondo le tempistiche indicate dal GDPR.
Il Regolamento offre una panoramica degli elementi che l’informativa deve contenere fra cui l’identità del TItolare, le finalità e corrispondente base giuridica del trattamento, i diritti degli interessati, soggetti destinatari dei dati personali, termine di conservazione per ciascuna finalità. Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l’informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l’interessato.
Al di là dei contenuti, è bene evidenziare che è preferibile che venga resa per iscritto o in formato elettronico, con le specifiche indicazioni offerte dalle linee guida vigenti. L’informativa deve essere resa in forma comprensibile e trasparente per l’interessato, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e semplice, in particolare quando sia diretta a minori.